Criteri di ammissione alla classe successiva e all’esame di stato

Criteri di ammissione alla classe successiva e all’esame di stato

 

Il D.P.R. 275/1999 art. 4 c. 4 stabilisce che le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, individuano le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.

Il D.P.R. 122 del 22/06/2009, art. 4 cc. 5 e 6, stabilisce:

«5. Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell’articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell’alunno è riferita a ciascun anno scolastico.
6. Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l’esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall’alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione alla frequenza della classe successiva e l’attribuzione del credito scolastico».

Sulla base di quanto sopra, il Collegio dei docenti del Liceo “Donatelli” delibera i seguenti criteri per la conduzione dello scrutinio di giugno.

  1. Sono ammessi alla classe successiva gli studenti che abbiano conseguito nello scrutinio finale un voto non inferiore a sei decimi in comportamento ed in tutte le discipline.
  2. I Consigli di classe procedono alla sospensione del giudizio ed alla attivazione di interventi di recupero, con successiva integrazione del giudizio finale, di norma entro il 31 agosto e comunque entro la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo nei seguenti casi:
    1. L’alunno riporta fino a tre insufficienze di cui al massimo due gravi (es. due proposte di voto ≤ 4 e una proposta di voto = 5).
    2. L’alunno riporta fino a due insufficienze gravi (proposta di voto ≤ 4)
  3. Non è ammesso alla classe successiva l’alunno che, pur in regola rispetto alla frequenza del limite minimo dell’orario annuale personalizzato e pur presentando una sufficiente valutazione del comportamento, presenti tre insufficienze gravi (es. tre proposte di voto ≤ 4), o, comunque, più di tre insufficienze anche se lievi (es. quattro o più proposte di voto = 5).

A tali criteri il Consiglio di classe può derogare in presenza di gravi e documentati motivi.